Guide pratiche
Sono in fase di pubblicazione le guide pratiche di Perizia Medico-Legale Online, delle sintetiche indicazioni che ti spiegano in modo chiaro e semplice, in formato video o in formato testuale, come viene quantificato un danno alla persona che deve essere oggetto di risarcimento o indennizzo.
Cosa ti spetta, dal punto di vista medico-legale, se hai avuto un danno alla persona da incidente stradale o responsabilità civile?
Se hai avuto un danno da incidente stradale o da responsabilità civile generica, allora ti spetta un risarcimento ai sensi del Codice Civile, secondo il quale chiunque subisca un danno da fatto ingiusto deve essere risarcito.
Nel nostro caso, il danno di cui ci occupiamo è il cosiddetto danno alla persona, ossia il danno alla salute, di tipo psico-fisico.
Il danno da incidente stradale e quello da responsabilità civile generica corrispondono allo stesso concetto, con la differenza che il primo caso rientra nella copertura assicurativa obbligatoria da responsabilità civile auto, ed è soggetto a meccanismi procedurali ben delineati, mentre il secondo può essere tutelato da una copertura assicurativa ma può anche essere scoperto, dovendo quindi essere risarcito da parte del responsabile civile in persona.
Risparmiamo i riferimenti al Codice Civile, che rappresentano materia prettamente giuridica e non medica e non sono utili al fine di comprendere il significato del danno biologico in termini medico-legali.
Ad ogni modo, per entrambe le tipologie, il danno da risarcire è rappresentato dal cosiddetto Danno Biologico.
Il Danno Biologico è un concetto che nasce negli anni ottanta. Prima di quest'epoca, il danno alla persona era inteso come correlato alla riduzione della capacità di produrre reddito e questo significa che la salute di un individuo che aveva un reddito maggiore valeva di più della salute di un individuo che aveva un reddito minore.
Nel corso degli anni ottanta, è stato invece sancito il concetto di danno alla persona come danno alla salute, ossia all'integrità psicofisica che ha lo stesso valore per ogni essere umano, ossia il Danno Biologico.
Ad oggi il Danno Biologico è definito all’art. 138 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, “Codice delle Assicurazioni Private”, come la "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Da questa definizione estrapoliamo tre concetti salienti.
Il primo è che il Danno Biologico è rappresentato dalla riduzione dell'integrità psico-fisica. Anche questo aspetto è stato oggetto, nel corso degli ultimi decenni, di un’importante evoluzione, che peraltro è ancora in corso.
Il Danno Biologico viene indicato come una percentuale, intendendo che l'individuo ha una sua integrità psico-fisica che vale 100% e che ogni menomazione gli sottrae una parte percentuale di questa integrità.
Il danno biologico permanente si classifica in due fasce, ossia le lesioni cosiddette “micropermanenti”, meritevoli di valutazione percentuale fino al 9%, e quelle “macropermanenti”, da valutare dal 10 al 100%.
Infatti, la quantificazione del danno biologico avviene sulla base di tabelle che sono contenute sia nelle disposizioni di legge dello Stato Italiano sia nella bibliografia scientifica in campo medico-legale. In particolare, la fascia delle micropermanenti è tabellata dal Decreto del Ministero della Salute del 3 Luglio 2003, intitolato appunto “Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”. Per la fascia delle macropermanenti, invece, la redazione di un'apposita tabella di legge è ancora in lavorazione e non è stata al momento ufficializzata ed emanata in forma di normativa.
Esistono comunque diversi testi, che contengono indicazioni e interpretazioni che rappresentano i riferimenti per la percentualizzazione delle menomazioni all'integrità psico-fisica. Il più recente di questi è rappresentato dalle cosiddette “Linee Guida” emanate dalla Società Italiana di Medicina Legale nel 2016, che, venendo definite come linee guida, hanno acquisito un'ufficialità in termini di riferimento, anche ai sensi della recente Legge N. 24 del 8 marzo 2017, cosiddetta legge “Gelli-Bianco”, che ne ha sancito l'importanza.
Il secondo concetto è che la riduzione dell’integrità psico-fisica può essere di tipo temporaneo o permanente. Pertanto, la quantificazione medico-legale del danno biologico prevede l'individuazione di una cosiddetta “Inabilità Temporanea” e di una “Invalidità permanente”.
L'Inabilità Temporanea, o Danno Biologico Temporaneo, è quella fase del danno che ha un carattere evolutivo e, quindi, attraversa fasi di diversa entità. Di conseguenza, si individuano solitamente delle fasce, ossia l'Inabilità Temporanea Assoluta, che è quel periodo in cui il danneggiato ha avuto la completa abolizione della sua integrità psico-fisica, e l’Inabilità Temporanea Parziale, che usualmente viene suddivisa nelle fasce al 75%, al 50% e al 25%, a seconda del grado di compromissione dell’integrità psico-fisica che è sussistito durante la fase evolutiva delle lesioni, fino al termine delle cure.
Al momento della fine dell'evoluzione clinica, si giunge al periodo della cosiddetta “guarigione clinica”, che però è meglio definita dal termine “stabilizzazione clinica”, poiché la lesione raggiunge uno stadio finale stabile, in cui può essere ottenuta la completa guarigione o “restitutio ad integrum”, oppure possono residuare menomazioni permanenti, o postumi permanenti. Questi rappresentano l’Invalidità Permanente, o Danno Biologico Permanente.
Il terzo concetto è rappresentato dal fatto che il danno biologico deve essere suscettibile di accertamento.
Pertanto, deve essere qualcosa di obiettivabile, di constatabile all'esame clinico, mediante ispezione o esecuzione di test semeiologici o psicologici, oppure all'esame strumentale, mediante accertamenti radiografici o elettrofisiologici o di altra natura.
Da ciò, emerge il concetto che, in ambito medico-legale, ha ben poco valore la sofferenza riferita dall’individuo danneggiato, cosiddetta “soggettiva”, se non è associata a un’alterazione psico-fisica obiettivabile attribuita all’evento traumatico.
Questo concetto è stato rafforzato con la Legge 27 del 24 Marzo 2012, che ha affermato che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, disposizione che è stata oggetto di accese discussioni negli anni seguenti.
Quindi, in sintesi, se tu, per colpa di terzi, hai avuto una lesione della tua integrità psico-fisica, ti deve essere risarcito il Danno Biologico Temporaneo, corrispondente ai giorni di cure e sofferenze psico-fisiche, che devono essere adeguatamente certificate, e il Danno Biologico Permanente, corrispondente alle menomazioni residuate dalle singole lesioni, che devono essere suscettibili di accertamento obiettivo e che determinano una riduzione percentuale dell’integrità psico-fisica complessiva che sussisteva prima del fatto. Il tutto viene quantificato da un medico specialista in Medicina Legale, sulla base della sua conoscenza dei riferimenti legislativi e bibliografici e della sua esperienza valutativa.
A questo tipo di danno si associa poi, separatamente, un’incidenza sulla Capacità Lavorativa Specifica, ossia la ripercussione che il Danno Biologico determina sulla persona nello svolgimento dell’attività specifica svolta o di quella che concretamente potrebbe svolgere. Questo ulteriore aspetto è di pertinenza sia medico-legale, nella fase in cui bisogna stabilire l’incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa, sia giuridica, nella fase in cui bisogna dimostrare l’effettiva riduzione del reddito.
Pertanto, la perizia medico-legale si occupa del primo aspetto, dovendo includere nelle sue considerazioni e conclusioni la valutazione del rapporto fra la menomazione e la possibilità di svolgere le mansioni che fanno parte dell’attività lavorativa.
Esulano invece, dalla valutazione medico-legale, il danno patrimoniale e il danno morale, che non sono di natura medica bensì di natura giuridica e, quindi, di pertinenza dell’Avvocato, del Liquidatore e del Giudice.
Un’ultima riflessione scaturisce dal popolare concetto che afferma che “la salute non ha prezzo”, come fa notare Mauro Barni nel suo testo “Considerazioni medico legali sul prezzo dell’uomo”, Collana Medico Giuridica Il Prezzo Dell’Uomo, Edizione Acomep, 1995, concetto che si contrappone a tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, che contrariamente è diretto proprio a dare un prezzo alla riduzione della salute.
Quando svolgo una consulenza medico-legale per tutelare i diritti di un privato che ha subito un danno biologico, cerco di mantenere sempre ben a fuoco il concetto che qualsiasi entità di risarcimento monetario non restituirà la salute persa e che, se il paziente si aspetta un risarcimento monetario che lo soddisfi per la salute persa, rimarrà inevitabilmente scontento, di qualsiasi entità sia il ristoro economico. Invece, il lavoro dell'avvocato e del medico legale che seguono pratiche di questo genere, è teso a ottenere quello che è previsto dalla legge. Quindi, è meglio avere ben chiari i concetti fin qui esposti, per capire veramente quali sono i propri diritti e sapere se i propri consulenti stanno lavorando bene.
Cosa ti spetta se hai avuto un danno alla persona in polizza infortuni?
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